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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali
Titolo I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - (Diritto alla protezione dei dati personali) Art. 2 - (Finalita) Art. 3 - (Principio di necessità nel trattamento dei dati) Art. 4 - (Definizioni) Art. 5 - (Oggetto ed ambito di applicazione) Art. 6 - (Disciplina del trattamento) Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) Art. 8 - (Esercizio dei diritti) Art. 9 - (Modalità di esercizio) Art. 10 - (Riscontro all'interessato) Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI Art. 11 - (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) Art. 12 - (Codici di deontologia e di buona condotta) Art. 13 - (Informativa) Art. 14 - (Definizione di profili e della personalità dell'interessato) Art. 15- (Danni cagionati per effetto del trattamento) Art. 16 - (Cessazione del trattamento) Art. 17 - (Trattamento che presenta rischi specifici) CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI Art. 18 - (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) Art. 19 - (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) Art. 20 - (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) Art. 21 - (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) Art. 22 - (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI Art. 23 - (Consenso) Art. 24- (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) Art. 25 - (Divieti di comunicazione e diffusione) Art. 26 - (Garanzie per i dati sensibili) Art. 27 - (Garanzie per i dati giudiziari) TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO Art. 28 - (Titolare del trattamento) Art. 29 - (Responsabile del trattamento) Art. 30 - (Incaricati del trattamento) Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMICAPO IMISURE DI SICUREZZA Art. 31 - (Obblighi di sicurezza) Art. 32 - (Particolari titolari) CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA Art. 33 - (Misure minime) Art. 34 - (Trattamenti con strumenti elettronici) Art. 35 - (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) Art. 36 - (Adeguamento) Titolo VI – ADEMPIMENTI Art. 37 - (Notificazione del trattamento) Art. 38 - (Modalità di notificazione) Art. 39 - (Obblighi di comunicazione) Art. 40 - (Autorizzazioni generali) Art. 41 - (Richieste di autorizzazione) TITOLO VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO Art. 42 - (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea) Art. 43 - (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) Art. 44 - (Altri trasferimenti consentiti) Art. 45 - (Trasferimenti vietati) PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI TITOLO ITRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 46 - (Titolari dei trattamenti) Art. 47 - (Trattamenti per ragioni di giustizia) Art. 48 - (Banche di dati di uffici giudiziari) Art. 49 - (Disposizioni di attuazione) CAPO II – MINORI Art. 50 - (Notizie o immagini relative a minori) CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA Art. 51 - (Principi generali) Art. 52 - (Dati identificativi degli interessati) TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 53 - (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) Art. 54 - (Modalità di trattamento e flussi di dati) Art. 55 - (Particolari tecnologie) Art. 56 - (Tutela dell'interessato) Art. 57 - (Disposizioni di attuazione) TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 58 - (Disposizioni applicabili) TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 59 - (Accesso a documenti amministrativi) Art. 60 - (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI Art. 61 - (Utilizzazione di dati pubblici) CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI Art. 62 - (Dati sensibili e giudiziari) Art. 63 - (Consultazione di atti) CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO Art. 64 - (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) Art. 65 - (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) Art. 66 - (Materia tributaria e doganale) Art. 67 - (Attività di controllo e ispettive) Art. 68 - (Benefici economici ed abilitazioni) Art. 69 - (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) Art. 70 - (Volontariato e obiezione di coscienza) Art. 71 - (Attività sanzionatorie e di tutela) Art. 72 - (Rapporti con enti di culto) Art. 73 - (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI Art. 74 - (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art. 75 - (Ambito applicativo) Art. 76 - (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) CAPO II - MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO Art. 77 - (Casi di semplificazione) Art. 78 - (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) Art. 79 - (Informativa da parte di organismi sanitari) Art. 80 - (Informativa da parte di altri soggetti pubblici) Art. 81 - (Prestazione del consenso) Art. 83 - (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) Art. 84 - (Comunicazione di dati all'interessato) CAPO III FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO Art. 85 - (Compiti del Servizio sanitario nazionale) Art. 86 - (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE Art. 87 - (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) Art. 88 - (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) Art. 89 - (Casi particolari) CAPO V - DATI GENETICI Art. 90 - (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE Art. 91 - (Dati trattati mediante carte) Art. 92 - (Cartelle cliniche) Art. 93 - (Certificato di assistenza al parto) Art. 94 - (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) TITOLO VI – ISTRUZIONE CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 95 - (Dati sensibili e giudiziari) Art. 96 - (Trattamento di dati relativi a studenti) TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 97 - (Ambito applicativo) Art. 98 - (Finalità di rilevante interesse pubblico) Art. 99 - (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento) Art. 100 - (Dati relativi ad attività di studio e ricerca) CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI Art. 101 - (Modalità di trattamento) Art. 102 - (Codice di deontologia e di buona condotta) Art. 103 - (Consultazione di documenti conservati in archivi) CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI Art. 104 - (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici) Art. 105 - (Modalità di trattamento) Art. 106 - (Codici di deontologia e di buona condotta) Art. 107 - (Trattamento di dati sensibili) Art. 108 - (Sistema statistico nazionale) Art. 109 - (Dati statistici relativi all'evento della nascita) Art. 110 - (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 111 - (Codice di deontologia e di buona condotta) Art. 112 - (Finalità di rilevante interesse pubblico) CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO Art. 113 - (Raccolta di dati e pertinenza) CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO Art. 114 - (Controllo a distanza) Art. 115 - (Telelavoro e lavoro a domicilio) CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE Art. 116 - (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato) TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI Art. 117 - (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) Art. 118 - (Informazioni commerciali) Art. 119 - (Dati relativi al comportamento debitorio) Art. 120 - (Sinistri) TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA Art. 121 - (Servizi interessati) Art. 122 - (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente) Art. 123 - (Dati relativi al traffico) Art. 124 - (Fatturazione dettagliata) Art. 125 - (Identificazione della linea) Art. 126 - (Dati relativi all'ubicazione) Art. 127 - (Chiamate di disturbo e di emergenza) Art. 128 - (Trasferimento automatico della chiamata) Art. 129 – (Elenchi di abbonati) Art. 130 - (Comunicazioni indesiderate) Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) Art. 132 - (Conservazione di dati di traffico per altre finalita) CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE Art. 133 - (Codice di deontologia e di buona condotta) CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA Art. 134 - (Codice di deontologia e di buona condotta) TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 135 - (Codice di deontologia e di buona condotta) TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 136 - (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) Art. 137 - (Disposizioni applicabili) Art. 138 - (Segreto professionale) CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA Art. 139 - (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO CAPO I - PROFILI GENERALI Art. 140 - (Codice di deontologia e di buona condotta) PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTESEZIONE IPRINCIPI GENERALI Art. 141 - (Forme di tutela) SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA Art. 142 - (Proposizione dei reclami) Art. 143 - (Procedimento per i reclami) Art. 144 - (Segnalazioni) SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE Art. 145 - (Ricorsi) Art. 146 - (Interpello preventivo) Art. 147 - (Presentazione del ricorso) Art. 148 - (Inammissibilità del ricorso) Art. 149 - (Procedimento relativo al ricorso) Art. 150 - (Provvedimenti a seguito del ricorso) Art. 151 - (Opposizione) CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE Art. 152 - (Autorità giudiziaria ordinaria) TITOLO II - L'AUTORITÀ CAPO II - L GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Art. 153 - (Il Garante) Art. 154 - (Compiti) CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE Art. 155 - (Principi applicabili) Art. 156 - (Ruolo organico e personale) CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI Art. 157 - (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) Art. 158 - (Accertamenti) Art. 159 - (Modalita) Art. 160 - (Particolari accertamenti) TITOLO III – SANZIONI CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE Art. 161 - (Omessa o inidonea informativa all'interessato) Art. 162 - (Altre fattispecie) Art. 163 - (Omessa o incompleta notificazione) Art. 164 - (Omessa informazione o esibizione al Garante) Art. 165 - (Pubblicazione del provvedimento del Garante) Art. 166 - (Procedimento di applicazione) CAPO II - ILLECITI PENALI Art. 167 - (Trattamento illecito di dati) Art. 168 - (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) Art. 169 - (Misure di sicurezza) Art. 170 - (Inosservanza di provvedimenti del Garante) Art. 171 - (Altre fattispecie) Art. 172 - (Pene accessorie) TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA Art. 173 - (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) Art. 174 - (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) Art. 175 - (Forze di polizia) Art. 176 - (Soggetti pubblici) Art. 177 - (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) Art. 178 - (Disposizioni in materia sanitaria) Art. 179 - (Altre modifiche) CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 180 - (Misure di sicurezza) Art. 181 - (Altre disposizioni transitorie) Art. 182 - (Ufficio del Garante) CAPO III – ABROGAZIONI Art. 183 - (Norme abrogate) CAPO IV - NORME FINALI Art. 184 - (Attuazione di direttive europee) Art. 185 - (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta) Art. 186 - (Entrata in vigore) CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A) A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA. CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA*. Art. 1 - (Principi generali) Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti) Art. 3 - (Tutela del domicilio) Art. 4 - (Rettifica) Art. 5 - (Diritto all'informazione e dati personali) Art. 6 - (Essenzialità dell'informazione) Art. 7 - (Tutela del minore) Art. 8 - (Tutela della dignità delle persone) Art. 9 - (Tutela del diritto alla non discriminazione) Art. 10 - (Tutela della dignità delle persone malate) Art. 1 - (Tutela della sfera sessuale della persona) Art. 12 - (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali) Art. 13 - (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari) A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI. CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI*. Capo I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione) Art. 2 (Definizioni) Capo II - REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITÀ DEI RELATIVI TRATTAMENTI Art. 3 - (Regole generali di condotta) Art. 4 - (Conservazione e tutela) Art. 5 (Comunicazione e fruizione) Art. 6 (Impegno di riservatezza) Art. 7 - (Aggiornamento dei dati) Art. 8 - (Fonti orali) Capo III - GOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITÀ DEI RELATIVI TRATTAMENTI Art. 9 - gole generali di condotta) Art. 10 - (Accesso agli archivi pubblici) Art. 11 - (Diffusione) Art. 12 - (Applicazione del codice) Art. 13 - (Violazione delle regole di condotta) Art. 14 - (Entrata in vigore) A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE. CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*. CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI Art. 1 - (Ambito di applicazione) Art. 2 - (Definizioni) Art. 3 (Identificabilità dell'interessato) Art. 4 -(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione) Art. 5 - (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati) CAPO II INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE Art. 6 - (Informativa) Art. 7 - (Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale) Art. 8 - (Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale) Art. 9 - (Autorità di controllo) CAPO III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA Art. 10 - (Raccolta dei dati) Art. 11 - (Conservazione dei dati) Art. 12. - (Misure di sicurezza) Art. 13 - (Esercizio dei diritti dell'interessato) Art. 14 - (Regole di condotta) ALLEGATO B DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice) ALLEGATO C) TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA (Artt. 46 e 53 del codice)
PARTE I -
DISPOSIZIONI GENERALI VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali; VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002); VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione dei dati; VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003; SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 - (Diritto
alla protezione dei dati personali) 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. 3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. 5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.». Art. 2 -
(Finalita) 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Art. 3 -
(Principio di necessità nel trattamento dei dati) Art. 4 -
(Definizioni) a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per: a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità; d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore. Art. 5 - (Oggetto
ed ambito di applicazione) 2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31. Art. 6 -
(Disciplina del trattamento)
Titolo II -
DIRITTI DELL'INTERESSATO 2. L'interessato ha diritto di ottenere a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Art. 8 -
(Esercizio dei diritti) 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento. Art. 9 -
(Modalità di esercizio) 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. Art. 10 -
(Riscontro all'interessato) a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III -
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Art. 12 - (Codici
di deontologia e di buona condotta) 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139. Art. 13 -
(Informativa) a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. Art. 14 -
(Definizione di profili e della personalità dell'interessato) 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17. Art. 15- (Danni
cagionati per effetto del trattamento) 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. Art. 16 -
(Cessazione del trattamento) a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12. 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Art. 17 -
(Trattamento che presenta rischi specifici) 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare. CAPO II - REGOLE
ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione. Art. 19 -
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari) 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Art. 20 -
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente. Art. 21 -
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziart. Art. 22 -
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) 2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart. 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale. CAPO III - REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Art. 24- (Casi
nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione
della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. Art. 25 -
(Divieti di comunicazione e diffusione) a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Art. 26 -
(Garanzie per i dati sensibili) 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 3. Il comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria. 4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. Art. 27 -
(Garanzie per i dati giudiziari) TITOLO IV -
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO Art. 29 -
(Responsabile del trattamento) 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. Art. 30 -
(Incaricati del trattamento) 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Art. 32 -
(Particolari titolari) 2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. CAPO II - MISURE
MINIME DI SICUREZZA Art. 34 -
(Trattamenti con strumenti elettronici) a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart. Art. 35 -
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati. Art. 36 -
(Adeguamento) Titolo VI –
ADEMPIMENTI a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione. 3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Art. 38 -
(Modalità di notificazione) 2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione. 3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali. 4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima. 5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente. 6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Art. 39 -
(Obblighi di comunicazione) a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione; b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo. 2. I trattamenti
oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata. Art. 40 -
(Autorizzazioni generali) Art. 41 -
(Richieste di autorizzazione) 2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano. 3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata. 4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. 5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato. TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO Art. 43 -
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni. Art. 44 - (Altri
trasferimenti consentiti) a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti. Art. 45 -
(Trasferimenti vietati) |